MODIFICHE PER IL LAVORO SPORTIVO DEL TERZO SETTORE

 

Dal 1° luglio 2023 novità sulle prestazioni lavorative

 

Dal 1° luglio dovrebbe entrare in vigore le nuove norme sul lavoro sportivo, previste dal D.Lgs. 36/2021, per le attività dilettantistiche svolte dalle ASD (associazioni sportive dilettantistiche) e SSD (società sportive dilettantistiche), ma i lavori sono ancora in corso. E’ infatti all’esame della Camera la proposta di decreto legislativo che correggerà e modificherà in più parti i decreti legislativi precedenti.

 

Occorre pertanto una verifica sull’inquadramento giuslavoristico dei contratti di lavoro già sottoscritti e di quelli da sottoscrivere. Non tutte le novità previste per lavoratori sportivi ed enti saranno tuttavia definitive da sabato 1° luglio. Ciò in quanto l’ultimo correttivo al decreto 36 – recante rilevanti modifiche per enti e lavoro sportivo – non ha ancora completato il suo iter di approvazione definitiva. Pertanto, solo al termine del percorso parlamentare previsto per la fine di luglio, sarà possibile disporre del testo definitivo.

 

Novità dal 1° luglio

In sostanza, dal 1° luglio entrerà in vigore il D.Lgs. 36/2021, con la precisazione che buona parte delle norme sarà tuttavia oggetto di successiva revisione. Si pensi, ad esempio, alla figura del lavoratore sportivo: il decreto fornisce un elenco dei destinatari delle nuove norme fiscali e previdenziali, ivi inclusi i tesserati che, dietro corrispettivo, svolgono mansioni tra quelle necessarie per l’attività sportiva sulla base dei regolamenti degli enti affilianti. Manca tuttavia la possibilità di definire in modo unico e omogeneo un elenco delle mansioni che qualificano un rapporto di lavoro sportivo. E’ evidente che il riferimento ai regolamenti di ciascun organismo affiliante – attualmente se ne contano 77 – potrebbe determinare disparità applicative che non contribuiscono ad assicurare certezza e omogeneità alle migliaia di enti sportivi affiliati a diversi organismi.

Ulteriore aspetto riguarda, poi, la soglia per l’inquadramento del lavoro come di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Solo una volta approvato il correttivo, passerà da 18 a 24 ore la soglia oraria settimanale legata alla durata delle prestazioni oggetto di contratto entro le quali non scattano presunzioni di lavoro subordinato.

Dovranno, poi, essere sospesi tutti i rapporti in essere con i pubblici dipendenti, tra cui gli appartenenti ai gruppi sportivi militari, che dal 1° luglio non potranno svolgere alcuna mansione remunerata in mancanza di autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. Sul punto va considerato che la procedura del silenzio assenso – in base alla quale la richiesta di autorizzazione s’intende accolta decorsi 30 giorni dalla domanda – non è attualmente prevista dal testo normativo in vigore, ma solo dal correttivo sopra richiamato. Pertanto, dal 1° luglio dovranno essere sospesi tutti i pagamenti previsti dai contratti in vigore con i pubblici dipendenti.

Si abbassa da 15 a 14 anni l’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo, sia nel dilettantismo. Inoltre, anche per il lavoro sportivo dilettantistico è consentita la stipula di contratti di apprendistato professionalizzante, con atleti della fascia di età 15-23 anni.

Altra figura è quella volontari, persone che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, non retribuite in alcun modo. Pur nella gratuità, ai volontari possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica la soglia di esenzione di cui all’art. 69, co. 2 del

D.P.R. n. 917/1986. Detti compensi sono pertanto esclusi dal reddito per un importo non superiore nell’anno di imposta a 10.000 euro, così come esclude dalla formazione del reddito del percettore i rimborsi di spese documentate per vitto, alloggio e viaggio.

 

Collaborazioni che si possono instaurare

Le collaborazioni che si possono instaurare dal 1° luglio possono essere sostanzialmente ricondotte a due tipologie:

1)     lavoratori sportivi;

2)     lavoratori non sportivi impegnati in compiti amministrativi gestionali.

I lavoratori sportivi (a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2021) sono:

- l’atleta;

- l’allenatore;

- l’istruttore;

- il direttore tecnico;

- il direttore sportivo;

- il preparatore atletico;

- il direttore di gara;

che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.

E’ inoltre lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Per quanto riguarda i lavoratori non sportivi impegnati in compiti amministrativi gestionali, sono sostanzialmente gli stessi di prima: tutte quelle figure non indispensabili per lo svolgimento dell’attività sportiva ma con compiti amministrativo gestionali a supporto della stessa.

Sono sostanzialmente tre le tipologie di rapporti cui si può ricorrere:

a)      rapporto di lavoro dipendente;

b)     prestazione da titolari di partita Iva;

c)      collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, co. 1, n. 3 del codice di procedura civile. Alle collaborazioni coordinate e continuative si può ricorrere anche per i collaboratori che svolgono mansioni amministrativo gestionali.

Nell’ambito delle collaborazioni che posso attivare ci sono poi anche le collaborazioni autonome occasionali. Esse non rientrano però nel lavoro sportivo e non hanno le stesse agevolazioni fiscali e contributive: si deve sempre applicare la ritenuta d’acconto del 20% e al superamento dei 5.000 euro annui il collaboratore deve iscriversi alla gestione separata INPS.

La forma più usata sarà quelle delle collaborazioni coordinate e continuative dei lavoratori sportivi.

 

Modifiche al trattamento fiscale dei compensi

A livello tributario, da 1° luglio spariscono definitivamente i compensi sportivi ex art. 67, c. 1, let. m) del Tuir e i compensi erogati ai collaboratori sportivi non beneficeranno più dell’esenzione fiscale di cui all’art. 69, co. 2 del Tuir e non rientreranno più tra i redditi diversi, ma tra i redditi da lavoro (autonomo o subordinato). Dal 2023 era già variata l’imposizione Irpef sui compensi sportivi, con una nuova franchigia fino a 15.000 euro. Inoltre, per i compensi sportivi dilettantistici percepiti ante luglio 2023, non si procederà al recupero dei contributi sui compensi superiori a 5.000 euro (diversamente a quanto previsto dall’art. 35 co. 8 quater del D.Lgs. 36/21).

In sostanza, rispetto al passato, dal 2023 viene espunta la fascia a cui si applica la ritenuta “secca” (da euro 10.000 ad euro 30.658) che, tuttavia, partecipa alla determinazione degli scaglioni Irpef applicabili agli importi eccedenti euro 30.658 e la quota di franchigia è incrementata di euro 5.000 (da euro 10.000 ad euro 15.000); essa continua a non rilevare alla determinazione degli scaglioni Irpef applicabili agli importi eccedenti tale franchigia, secondo la seguente tabella:

 

 

Ad esempio, se un atleta percepisce, nel 2023, compensi per € 24.000 da una ASD, i primi € 15.000 non concorrono a formare il reddito complessivo e sull’eccedenza di € 9.000 (24.000 – 15.000), si applicano le ritenute Irpef secondo le regole ordinarie, applicando il calcolo progressivo Irpef del reddito per il percettore.

Dal nuovo regime introdotto, dal 2023 risulteranno esclusi (nuovo co.6-quater, art. 36, D.Lgs 36/2021) i premi di risultato ottenuti nelle competizioni sportive e i premi, inquadrati ex art. 30, co. 2 del D.P.R. 600/73, che prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 20%.

Non sono soggetti a tassazione i rimborsi di spese documentate (cd. “piè di lista”) relative a vitto, alloggio e viaggi/trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate in trasferta fuori dal territorio comunale dove ha sede l’associazione/società sportiva.

 

Aspetti previdenziali degli sportivi – INPS

Dal punto di vista previdenziale, l’art. 35, D.Lgs. 36/2021 dispone che “nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome sono iscritti alla Gestione separata INPS”, nella misura del 25% (o del 24% in presenza di altra copertura previdenziale), con la riduzione del 50% fino al 31 dicembre 2027. Nelle collaborazioni coordinate e continuative, la ripartizione previdenziale avviene nella misura di 1/3 a carico dello sportivo e per 2/3 a carico dell’associazione.

Con integrazione a tale articolo, viene ora previsto che l’aliquota contributiva si applica “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro”. Dunque, rispetto al passato, dove la franchigia di euro 10.000 operava anche ai fini Inps, si applicherà la nuova soglia di esenzione Inps di euro 5.000; oltre tale soglia il compenso sarà soggetto a contributi Inps, ma non ad Irpef fino alla soglia di euro 15.000; oltre quest’ultima soglia, si applicherà ordinariamente sia l’Inps che l’Irpef.

Ad esempio, se un atleta percepisce, nel 2023, compensi per € 24.000 da una ASD, i primi € 5.000 non concorrono né al versamento previdenziale Inps e neppure a formare il reddito complessivo; sull’eccedenza di € 10.000 e fino alla soglia di € 15.000 (da 5.000 a 15.000) concorrerà al versamento previdenziale Inps, ma non a formare il reddito complessivo Irpef; oltre € 15.000 continuerà a concorrere al versamento previdenziale Inps ed anche a formare il reddito complessivo Irpef secondo le regole ordinarie, applicando il calcolo progressivo Irpef del reddito per il percettore.

 

Assicurazione contro gli infortuni – INAIL

I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all’art. 9 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con l’Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

 

Comunicazione al Registro nazionale delle attività sportive

Le associazioni e alle società destinatarie delle prestazioni sportive sono tenute a comunicare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

Al fine di agevolare i datori di lavoro sportivo dilettantistico, l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche consente loro di adempiere agli obblighi contrattuali previsti dalla forma contrattuale della collaborazione coordinata continuativa e a quelli di comunicazione all’Inps e all’Inail, sostituendo anche la comunicazione al Centro per l’Impiego.

Lo Studio fornisce assistenza sulle tematiche inerenti all’applicazione della Riforma del diritto del lavoro sportivo dilettantistico e la gestione degli inquadramenti lavorativi, con l’emissione dei cedolini e degli adempimenti relativi ai lavoratori dello sport.

 

 

27/06/2023

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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